(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo livello della provincia, sono individuati dal regolamento, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati; Visto il regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006, recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonche' individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2228 di data 12 ottobre 2007, con la quale e' stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonche' individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007», Emana il seguente regolamento: Art. 1. La declaratoria del servizio sistema finanziario pubblico provinciale, di cui all'allegato B) del regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, e' sostituita dalla seguente: Servizio sistema finanziario pubblico provinciale Effettua analisi e proiezioni della spesa della provincia e degli enti del settore pubblico provinciale a supporto della definizione delle strategie di finanza pubblica provinciale. Elabora scenari previsionali della finanza pubblica provinciale e quadri programmatici degli investimenti di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale; adotta gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle scelte finanziarie degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale con gli obiettivi di finanza pubblica della provincia; adotta gli atti di indirizzo per assicurare una gestione secondo una logica di gruppo delle societa' controllate dalla provincia; cura gli adempimenti concernenti l'impostazione del patto di stabilita' interno; redige il conto consolidato delle societa' della provincia e cura, in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica, la costruzione dei conti consolidati degli enti del settore pubblico provinciale; valuta le procedure concernenti finanziamenti ed altre agevolazioni economiche, formula proposte per la semplificazione, lo snellimento e l'accelerazione delle fasi di erogazioni delle stesse; verifica la coerenza dei disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale e degli atti di programmazione proposti dalle strutture provinciali con le strategie finanziarie della provincia; provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti pubblici e delle agenzie della provincia, nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa; collabora con il dipartimento nell'impostazione della strategia finanziaria della provincia e collabora con le altre strutture del dipartimento nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto generale della provincia; promuove, d'intesa con il dipartimento, analisi, approfondimenti e ricerche in materia di politiche finanziarie e svolge attivita' di supporto al Comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attivita' della provincia e svolge attivita' di consulenza a favore delle strutture provinciali nelle medesime materie; coordina la raccolta dei dati di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni; provvede alla gestione del servizio «cassa ed economato centrale»; cura gli adempimenti in materia di certificazione e controllo legale dei conti.